Tribunale di Brescia – Concordato fallimentare: una volta che il proponente abbia appreso che la sua proposta è stata approvata dai creditori non è più nella possibilità di revocarla.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 31 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Andrea Giovanni Melani, Giud. Giulia La Malfa.
Concordato fallimentare - Proponente – Revoca della proposta – Istanza da proporsi prima dell'approvazione da parte dei creditori - Fondamento - Possibilità di rinunciarvi omettendo di richiederne l'omologazione – Conseguenze che ne derivano eventualmente diverse.
Stante che con la riforma del diritto fallimentare si è affermata la teoria che vede nel concordato, in particolare fallimentare, essenzialmente un negozio, seppure connotato da un rilievo pubblicistico, si deve ritenere che una volta che ne sia intervenuta l'approvazione da parte dei creditori e successivamente, a richiesta del proponente, l'omologazione, la proposta non possa, per effetto dell’avvenuta costituzione del rapporto negoziale con i creditori, più revocarsi, ciò in quanto il proponente, avrebbe dovuto revocarla prima di avere contezza, dietro comunicazione da parte del curatore ex art. 129, secondo comma, L.F., dell'intervenuta approvazione; dopo di che avrebbe potuto solamente rinunciare, con però diverse conseguenze, a richiederne l'omologa. Ad omologa avvenuta potranno poi intervenire solo la risoluzione ex art. L. 137 L.F. o l'annullamento del concordato ex art. 138 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27559.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-31-maggio-2022-pr...