Tribunale di Milano – Composizione negoziata della crisi: ruolo dell'esperto e necessità del suo intervento in sede di svolgimento delle trattative. Presupposto del prolungamento della durata delle misure protettive.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 14 maggio 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Francesco Pipicelli.
Composizione negoziata della crisi – Coinvolgimento dell'esperto – Necessaria partecipazione lungo tutta la durata della procedura – Svolgimento delle trattative in particolare – Iniziativa del solo imprenditore – Inammissibilità.
Composizione negoziata della crisi – Ottenuta conferma delle misure protettive – Fissazione della loro durata – Imprenditore – Istanza di prolungamento – Presupposti perché risulti proponibile.
Il coinvolgimento dell'esperto in sede di composizione negoziata della crisi deve essere costante e protrarsi per tutta la durata della procedura, non potendosi arrestare al solo primo incontro finalizzato ad ottenere parere positivo all’accesso alla stessa e alla sua non immediata archiviazione; non è al infatti possibile lo svolgimento di una trattativa diretta esclusiva tra l’imprenditore e alcuni creditori per raggiungere un “saldo e stralcio” del debito scaduto, che escluda dalle trattative gli altri creditori, perché ciò frustrerebbe la stessa ratio della composizione negoziata ed il ruolo di mediatore/facilitatore dell’esperto. Questi infatti deve poter condurre efficacemente le trattative in modo da garantire la “par condicio creditorum” e individuare la via per raggiungere il risanamento dell'impresa, la qual cosa gli risulterebbe impedita nel caso della conduzione di una trattativa diretta esclusiva tra l’imprenditore ed alcuni creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che l'art. 7, comma 5, del DL n. 118/2021, a proposito della possibilità che la durata delle misure protettive come già disposta dal giudice ai sensi del comma 4 possa essere prorogata per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, prevede che ciò possa avvenire “su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto”, si deve ritenere non risulti sufficiente la mera richiesta di proroga di quelle misure da parte del solo imprenditore interessato, essendo necessario che l'eventuale proroga trovi l’adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell’instaurazione del contraddittorio; rimane tuttavia ferma la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcetto, immotivato o irragionevole da parte di quelli stessi derivante da assenza di collaborazione alle trattative. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-14-maggio-2022-est-pipicelli
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27471.pdf
[in tema in particolare di presupposti per la conferma delle misure protettive, cfr. in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 21 marzo 2022 https://www.unijuris.it/node/6224].