Tribunale di Ivrea – Composizione negoziata della crisi: in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive è inammissibile la proposizione, laddove non in precedenza formulata, di un'istanza di sospensione di un contratto pendente.

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Data di riferimento: 
10/02/2022

Tribunale Ordinario di Ivrea, Volontaria Giurisdizione, 10 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Alessandro Petronzi.

Composizione negoziata della crisi – Sede di ricorso per la conferma delle misure protettive – Imprenditore – Istanza di sospensione di un contratto presente – Richiesta non formalmente prospettata ab initio – Inammissibilità – Ragioni.

In tema di composizione negoziata della crisi, è inammissibile l’istanza volta ad ottenere un provvedimento “cautelare” di sospensione di un contratto in essere [nello specifico di anticipazione bancaria su fatture] che sia formalizzata, con un effetto “a sorpresa” nei confronti della controparte, solo all’udienza di comparizione per la conferma delle misure protettive e non già contemplata nella originaria istanza volta ex art. 6 del D.L. 118/2021 al loro riconoscimento, come formulata alla CCIIA e pubblicata nel registro delle imprese nel rispetto di valori di trasparenza e discovery; ciò, sia in quanto il procedimento ex art. 7 di detto decreto postula la piena coincidenza tra misure richieste dal debitore e le misure oggetto di conferma da parte del Tribunale ed è incentrato su un contraddittorio ispirato a principi di assoluta celerità e speditezza che non ammette differimenti, tanto che, per la prima volta in assoluto nel panorama processual-civilistico, è lo stesso legislatore a dettare il tempo massimo, a pena di cessazione degli effetti delle misure richieste, di fissazione dell’udienza da parte del tribunale (dieci giorni dalla presentazione del ricorso, cfr. comma III, ultimo periodo); sia in quanto la modifica delle condizioni di un contratto in essere è possibile solo entro i limiti previsti dalla disciplina speciale dell’art. 10 del menzionato decreto, che, in mancanza d'accordo tra le parti, prevede che il tribunale su domanda dell'imprenditore, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, possa rideterminarle equamente, stabilendo anche la corresponsione di un indennizzo, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ivrea-10-febbraio-2022-est-petronzi

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: