Tribunale di Avellino – Composizione negoziata della crisi e provvedimento di conferma delle misure protettive: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, presupposti necessari.

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Data di riferimento: 
16/05/2022

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ., 16 maggio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Pasquale Russolillo.

Composizione negoziata della crisi – Fattispecie a formazione progressiva – Fase iniziale – Istanza di riconoscimento di misure protettive – Pubblicazione nel registro delle imprese – Seconda fase giurisdizionale – Provvedimento di conferma di quelle misure – Presupposti richiesti.

Composizione negoziata della crisi - Conferma delle misure protettive – Sussistenza del requisito del  fumus boni iuris - Primo presupposto richiesto – Redazione del piano non completata - Modalità con cui in tal caso deve svolgersi la verifica – Riscontro negativo – Archiviazione immediata della procedura.

Composizione negoziata della crisi  - Conferma delle misure protettive – Periculum in mora – Secondo requisito richiesto  – Profili necessari di indagine.

Il procedimento per la conferma di misure protettive costituisce la fase giurisdizionale necessaria di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori prodotti dalla pubblicazione dell’istanza volta al loro riconoscimento nel registro delle imprese possono conservarsi a condizione che siano ratificati con un provvedimento giurisdizionale da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative; provvedimento che richiede quali suoi necessari presupposti la verifica della sussistenza del  fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono nella materia in esame. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’accertamento della presenza del requisito del  fumus boni iuris non richiede che il sindacato giudiziale si estenda sin da subito alla completezza e fattibilità del piano, la cui redazione potrà verosimilmente avvenire nel corso delle trattative ed alla luce dell’interlocuzione con i creditori, ciò in quanto in tale caso si richiede soltanto un’attenta verifica da parte del giudice, da compiersi secondo criteri di congruità logica e ragionevolezza, delle prime conclusioni raggiunte dall’esperto in ordine all’esistenza di concrete prospettive di risanamento dell’impresa, condizione questa imprescindibile (ex art. 5 comma 5 del D.L. 118) perché la procedura di composizione possa proseguire anziché giungere all’immediata archiviazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

L’esame dell’ulteriore requisito oggettivo, ovvero il periculum in mora, richiede che l'indagine si estenda e a tre distinti profili: a) anzitutto l’esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione, nonché una modalità di gestione del patrimonio e dell'impresa tale da non pregiudicarne ingiustamente gli interessi; b) in secondo luogo la strumentalità delle misure protettive attivate dall’imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) in terzo luogo il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-16-maggio-2022-est-russolillo_1

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 24 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6149; Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 24 febbraio 2022 https://www.unijuris.it/node/6128 e Tribunale Ordinario di Firenze, Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, 29 dicembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5978].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: