Corte d'Appello di L'Aquila – L'istituto del cram-down non risulta applicabile in sede di concordato fallimentare in caso di dissenso da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
Corte d'Appello di L'Aquila, 18 gennaio 2022 – Pres. Sivia Rita Fabrizio, Cons. Rel. Elvira Buzzelli, Cons. Francesco Salvatore Filocamo.
Concordato fallimentare – Amministrazione finanziaria ed enti previdenziali – Voto contrario – Applicabilità dell'istituto del cram-down – Esclusione – Ragioni sottotanti.
In sede di concordato fallimentare, in caso di espresso diniego all’approvazione della proposta da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, non può considerarsi legittimo il ricorso all’applicazione analogica delle norme speciali dettate in tema di cram-down, dagli artt. 180 quarto comma e 182 bis l.fall. con riferimento alle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione di debiti; ciò, sia in quanto esiste una compiuta disciplina espressamente dettata dal legislatore per disciplinare l’istituto del concordato fallimentare (con particolare riferimento agli artt. 127 e 128 L.Fall.); sia in quanto la disciplina prevista dai suddetti articoli risulterebbe tutt'al più applicabile per analogia in tale sede solo in caso di dissenso e non anche nel caso della mancata espressione del voto, perché già espressamente regolamentata come adesione alla proposta; sia infine perché l’interpretazione analogica non è mai consentita, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, se non espressamente prevista e, quindi, ove gli istituti presentino, ciascuno, una propria speciale individualità che finisca per caratterizzare le norme che lo descrivono come un corpus di carattere eccezionale e speciale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)