Tribunale di Mantova – La domanda di esdebitazione che il debitore può proporre una volta chiusa la procedura di liquidazione del patrimonio deve essere proposta al Giudice avanti al quale si è svolta la procedura stessa.
Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Fallimenti, 16 marzo 2022 (data della pronuncia) - Giudice Delegato Mauro P. Bernardi.
Procedura di liquidazione del patrimonio – Chiusura – Debitore – Domanda di esdebitazione – Necessari proposizione avanti al giudice già investito di detta procedura – Fondamento.
Considerato che l’esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 costituisce la fase finale (sia pure eventuale) della procedura di liquidazione del patrimonio alla quale è strettamente connessa atteso che il beneficio è concesso, fra l’altro, a) a condizione che il ricorrente abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; b) non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, valutazioni che non possono che essere effettuate dal Giudice a suo tempo investito della domanda di liquidazione del patrimonio, si deve ritenere non possano considerarsi completamente autonomi i procedimenti previsti dall'articolo suindicato e dall'art. 14 ter di quella stessa legge, onde la domanda di esdebitazione deve essere proposta avanti al Giudice originariamente investito della domanda di liquidazione del patrimonio e ciò indipendentemente dal luogo dove il debitore abbia la sua residenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Mantova.pdf