Tribunale di Nola – Sono inefficaci i pagamenti eseguiti da un debitore del fallito a favore del creditore assegnatario a seguito del precedente esperimento da parte di questi di una procedura di espropriazione presso terzi.
Tribunale di Nola, Sez. II civ., 20 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Giud. Miriam Valenti.
Creditore del soggetto poi fallito – Precedente espropriazione presso terzi – Conseguente decreto di assegnazione di somme a suo favore – Pagamento non ancora effettuato alla data della dichiarazione del fallimento – Inefficacia dell’assegnazione ed effetti che ne conseguono.
Se è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che gli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore, successivi alla dichiarazione di fallimento, sono ai sensi dell'art. 44 L.F. inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali, a maggior ragione deve ritenersi che non possa proseguire il pignoramento presso terzi intentato da un creditore del fallito nei confronti del debitor debitoris, laddove, seppure sia già anteriormente divenuto assegnatario di un credito del suo debitore, il pagamento da parte del terzo non abbia, prima della dichiarazione di fallimento, ancora avuto luogo; diversamente opinando si autorizzerebbe il compimento in corso di fallimento di un atto (pagamento seppure involontario da parte del debitore) che parimenti risulterebbe inefficace ai sensi di detta disposizione [nello specifico il Tribunale ha pertanto sottolineato che il creditore originario, a seguito del fallimento del debitore, non poteva più ottenere il versamento delle somme da parte del terzo ed ha concluso che, tanto più, il creditore che era a sua volta divenuto cessionario del credito del creditore originario, non poteva agire esecutivamente nei confronti del terzo, ma era necessario che formulasse domanda di insinuazione al passivo del fallimento]. (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nola-19-gennaio-2022-est-valenti
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26752.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529]