Tribunale di Brescia – Composizione negoziata e misure protettive.

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Data di riferimento: 
02/12/2021

Tribunale di Brescia, 2 dicembre 2021 - dott. Alessandro Pernigotto

Composizione negoziata – d.l. 118/2021 – Misure protettive – Inammissibilità.

E’ inammissibile l’istanza di conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 7 del d.l. 118/2021 convertito in l. 147/2021 qualora l’istanza di applicazione delle misure di cui viene chiesta la conferma sia stata pubblicata nel registro delle imprese prima o senza la pubblicazione dell’accettazione della nomina dell’esperto. [Il Tribunale ha altresì rilevato che l’istanza di nomina dell’esperto ex d.l. 118/2021 era stata avanzata dopo la rinuncia da parte del debitore alla procedura di concordato preventivo, ma prima che il Tribunale si fosse espresso sull’improcedibilità della stessa, pertanto il concordato doveva ritenersi ancora pendente, con conseguente violazione dell’art. 23 del d.l. 118/2021 che precisa che l’istanza di nomina dell’esperto non può essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con ricorso per concordato preventivo]  (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: