Tribunale di Roma – Fallimento: effetti dell'accertamento da parte del G.D. della natura non fondiaria del credito insinuato dalla banca mutuataria che abbia luogo successivamente alla aggiudicazione dell'immobile ipotecato.
Tribunale di Roma, Sez. IV civ. - Ufficio esecuzioni immobiliari, 21 ottobre 2021 (data della pronuncia) - Giudice Cristina Pigozzo.
Esecuzione fondiaria in pendenza di fallimento – G.D. - Accertamento della natura non fondiaria del credito – Improcedibilità – Riscontro successivo alla vendita dell'immobile ipotecato – Salvaguardia dei diritti dell'aggiudicatario non colluso.
Laddove il giudice delegato in sede di procedimento di verifica dello stato passivo del debitore mutuatario, o anche successivamente, accerti la natura non fondiaria del credito insinuato dalla banca mutuante, escludendone così il privilegio processuale, deve dichiararsi improcedibile per mancanza del presupposto previsto dall'art. 41 del TUB, e nel rispetto del divieto di cui all'art. 51 L.F., la procedura esecutiva immobiliare nel frattempo dalla stessa promossa. In tal caso, laddove il giudice delegato abbia escluso la natura fondiaria di detto credito solo successivamente all'ordinanza di vendita dell'immobile ipotecato, all'esperimento di quella e all'aggiudicazione provvisoria di quel bene, restano fermi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2929 c.c. e 187 bis c.p.c., nei confronti dell'aggiudicatario non colluso gli effetti di tali atti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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