Tribunale di Bari – Procedura fallimentare chiusa a seguito dell'integrale esecuzione di un concordato fallimentare: effetti dell'eventuale sopravvenienza di ulteriore attivo.

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Data di riferimento: 
26/07/2021

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 26 luglio 2021 – Pres. Raffaella Simone, Rel. Michele De Palma, giudice Nicola Magaletti.

Concordato fallimentare – Integrale esecuzione – Conseguente chiusura del fallimento – Sopravvenire di ulteriore attivo – Riapertura della procedura - Distribuzione a favore dei creditori concorsuali – Limite.

Qualora a seguito dell'integrale esecuzione di un concordato fallimentare una procedura fallimentare si sia chiusa, ma successivamente siano sopravvenute nuove attività, deve, ai sensi dell'art. 121 L.F., dichiararsi la riapertura di quella procedura per distribuire l'ulteriore attivo a favore dei creditori concorsuali fino a concorrenza della percentuale massima originariamente prevista a beneficio degli stessi [nello specifico, quell'attivo era costituito dalle somme depositate su un libretto di risparmio della procedura in ragione del fatto che risultavano pendenti due giudizi nei confronti del fallito, poi conclusisi a favore dello stesso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-26-luglio-2021-pres-simone-est-de-palma

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26054.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: