Tribunale di Brescia – Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio: se il progetto di riparto è oggetto di contestazioni, il liquidatore, laddove non possa risolverle, deve rimettere gli atti al giudice che l'ha nominato.
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Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 18 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Giudice Alessandro Pernigotto.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Liquidatore – Completamento dell'attività di liquidazione dei beni – Predisposizione di un progetto di riparto – Contestazioni non risolvibili sollevate a riguardo dello stesso – Rimessione degli atti al giudice della procedura – Soluzione necessaria.
Il liquidatore, come nominato a seguito dell'apertura della procedura di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, in presenza di contestazioni relative al progetto finale di riparto delle somme disponibili da lui predisposto dopo il completamento dell'attività di liquidazione dei beni del soggetto sovraindebitato, deve, laddove non possa risolverle, in applicazione analogica dell’art. 14 octies, comma 4 di detta legge, disposizione che fa riferimento alla fase di formazione del passivo, rimettere gli atti al giudice che l'ha nominato per la risoluzione della controversia distributiva, secondo un modello procedurale compatibile con le esigenze di celerità e semplificazione proprie della procedura di cui trattasi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25993.pdf
[il Tribunale ha sottolinato che la soluzione prospettata appare in linea con le previsioni dell'art. 275, comma 6, C.C.I.I. e che, alla luce della natura concorsuale della procedura di liquidazione del patrimonio che la fa essere per ceri versi sovrapponibile a quella del fallimento, anche di quelle di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 110 L.F.]