Tribunale di Brescia - Leasing finanziario: inammissibilità dell'azione cautelare proposta dalla concessionaria nei confronti dell'utilizzatrice in pendenza di un concordato preventivo in continuità dalla stessa promosso.

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Data di riferimento: 
29/07/2021

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. Feriale, 29 luglio 2021 – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Angelica Castellani, Giud. Alessandro Pernigotto.

Concordato preventivo – Azioni esecutive e cautelari – Divieto di inizio o prosecuzione – Oggetto interessato - Patrimonio del debitore  - Beni che si devono considerare ricompresi.

Leasing finanziario di bene immobile – Società utilizzatrice – Domanda di concordato in continuità – Deposito e pubblicazione del ricorso – Concessionaria di quel bene – Azione  cautelare – Istanza di restituzione immediata del bene – Inammissibilità  - Fondamento –  Controversia sull'efficacia del titolo  - Lite da svolgersi avanti a giudice del merito.

Nella nozione di “patrimonio” di cui all'art. 168, primo comma, L.F., rilevante ai fini del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari  nei confronti del soggetto che abbia proposto un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo come pubblicato nel registro delle imprese, si deve ritenere che rientrino non solo i beni di proprietà dello stesso ma anche quelli che si trovano nella legittima disponibilità del debitore  in base ad un titolo abilitativo, anche di natura obbligatoria e che risultano  funzionali all'attività aziendale, in particolare anche il diritto di godimento di un bene detenuto in leasing che, sebbene pacificamente di proprietà della società concedente, costituisca “asset” per la ristrutturazione aziendale sottesa alla proposta di concordato in continuità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove la società concedente in leasing di un compendio immobiliare, che l'utilizzatrice, a seguito della proposizione da parte sua di una domanda di concordato in continuità, pretenda possa permanere nella sua disponibilità nonostante la controparte sostenga essersi il sottostante contratto risolto per mancato pagamento dei canoni, contesti in sede cautelare, al fine di ottenere in via immediata ed urgente la restituzione di quel bene,  l'efficacia del titolo su cui  la debitrice fondi tale suo diritto, la valutazione del tribunale in ordine all'operatività del divieto di cui all’art. 168, comma 1, L.F. deve arrestarsi al piano dell’ammissibilità dell’azione promossa, non potendo spingersi ad un vaglio di fondatezza del ricorso trovando detta lite la propria sede naturale in un giudizio di merito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-29-luglio-2021-pres-bruno-est-castellani_1

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25898/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-e-ricorso-ex-art.-700-c.p.c.-per-la-restituzione-dell%26%238217%3Bimmobile-concesso-in-leasing#gsc.tab=0

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: