Cassazione – Concordato fallimentare – Poteri del Tribunale- Prevalenza della proposta del fallito a parità di condizioni

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Data di riferimento: 
12/02/2010

Corte di Cassazione, sezione I civile, Sentenza 12 febbraio 2010 n. 3327

Se non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificate la regolarità della procedura e l'esito della votazione, é tenuto ad omologare il concordato senza poter sindacare la valutazione di convenienza espressa dal ceto creditorio con l'approvazione del concordato.
Qualora, invece, siano state proposte opposizioni o dal fallito o dai creditori dissenzienti o da qualsiasi altro interessato, il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità ben più pregnante ed incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della proposta opposizione, senza dover limitare il proprio controllo alla sola verifica della regolarità formale della procedura (gf - riproduzione riservata)

Se tra più proponenti di proposte parimenti convenienti vi é anche il fallito non è sufficiente che vi sia stata la votazione favorevole alla proposta del terzo da parte dell'assemblea dei creditori, ma è necessario che sussista un motivo legittimo perché i creditori possano rifiutare la proposta di concordato del fallito, diversamente l'attribuzione dei beni al terzo resta priva di causa giuridica e comporta, quindi, un ingiustificato spostamento di ricchezza togliendo al fallito stesso, tornato in bonis, la possibilità di poter intraprendere, con i beni ancora in suo possesso, nuove iniziative imprenditoriali (gf - ripoduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]