SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO - INTERESSI DI MORA E FALLIMENTO
Poiché il DL n. 231/02, che ha dato applicazione nel nostro ordinamento alla direttiva europea adottata in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali prevede la non applicabilità ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore", gli interessi non sono dovuti per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, viceversa, prima della dichiarazione di fallimento le obbligazioni contratte dal debitore producono, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, interessi moratori automaticamente, senza necessità di formale messa in mora, dal primo giorno successivo al mancato pagamento. La sentenza è stata pubblicata nel sito del Tribunale di Milano, al seguente indirizzo: http://www.fallimentitribunalemilano.net
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Trib. Milano 21.01.2008.pdf | 1.27 MB |