Tribunale di Brescia – Concordato fallimentare: ipotesi di conflitto di interessi da sterilizzare attraverso l'esclusione dal voto.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 11 maggio 2021 – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Andrea Giovanni Melani, Giud. Alessandro Pernigotto.
Concordato fallimentare – Sussistenza ontologica di un conflitto di interessi – Proponente – Necessaria esclusione dal voto.
Concordato fallimentare – Domanda formalmente proposta da un terzo – Iniziativa reale di un creditore - Fine di trarre un beneficio eccentrico rispetto alla causa del concordato - Conflitto di interessi – Sussistenza – Necessaria esclusione dal voto.
La struttura negoziale del concordato fallimentare (come di quello preventivo) esprime, nonostante la mancanza di una norma generale analoga a quella art. 2373 c.c., ontologicamente un conflitto di interessi perché chi lo propone offre ai terzi un'utilità, cercando di spendere le minori risorse possibili, e chi riceve la proposta, che ne giudica la bontà, mira invece a massimizzare il risultato; giuridicamente pertanto non è dato appartenere alle due posizioni contemporaneamente, sicché il proponente non può esprimersi, partecipando alla votazione, in merito alla sua iniziativa e concorrere alla formazione della maggioranza necessaria per l'approvazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si può ritenere che ricorra, in sede di votazione di una proposta di concordato fallimentare, un'ipotesi di conflitto di interessi, da sterilizzarsi attraverso l'esclusione dal voto, anche quando un creditore abbia promosso tale iniziativa formalmente presentata da un terzo, ovvero l'abbia coltivata e sollecitata, al fine di trarre un beneficio, eccentrico rispetto alla causa del concordato, condiviso dal terzo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-11-maggio-2021-pres-bruno-est-melani
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25825/CrisiImpresa?Concordato-fa...
[in tema di conflitto di interessi nel concordato fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 28 giugno 2018 n. 17186 https://www.unijuris.it/node/4205].