Corte di Cassazione (25317/2020) - Fideiussore escusso che non abbia provveduto al pagamento: non legittimazione a richiedere il fallimento del debitore principale.

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Data di riferimento: 
11/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25317 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.

Creditore del soggetto poi fallito – Escussione del suo fideiussore – Pagamento non effettuato – Legittimazione del fideiussione a proporre istanza ex art. 6 l. fall. – Esclusione – Pagamento del debito – Necessità – Precedente chiamata in giudizio da parte del fideiussore, coobbligato, del debitore principale – Azione giudiziale di rilievo ex art. 1953 c.c. – Non assimilabilità ad un'azione di regresso – Inidoneità a farlo riconoscere come creditore concorsuale.

Il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato, ai sensi della L. Fall., art. 6, a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., atteso che tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento; deve escludersi, per altro verso, che il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) possa sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all’adempimento dell’obbligazione di garanzia. (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha  precisato che l'oggetto dell'azione di rilievo, volta a tutelare il fideiussore dal rischio di dover pagare senza potersi poi rivalere nei confronti del debitore principale, in particolare essendo in quel caso lo stesso  divenuto insolvente, consiste in un facere e non in un dare e non è assimilabile a quella di regresso, rispetto al cui esercizio essa assume a mera funzione cautelare; ragion per cui deve escludersi che il fideiussore, anche prima di aver pagato, possa conseguire, facendovi ricorso, a sua volta il diritto al pagamento da parte del debitore garantito e pertanto ad essere riconosciuto suo creditore al fine di poterne richiedere il fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24568#gsc.tab=0

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827 https://www.unijuris.it/node/4921 e 11 maggio 2013, n. 613 https://www.unijuris.it/node/1986]

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: