Corte di Cassazione (3878/2020) – Presupposti di ripetibilità di un pagamento effettuato da parte di un soggetto poi dichiarato fallito sulla base di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, da lui stesso opposto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3878 – Pres. Guido Federico, Rel. Eduardo Campese .
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Opposizione da parte del debitore – Proposizione anteriore al suo fallimento – Pagamento comunque effettuato ex ante - Presupposti di opponibilità alla massa dei creditori.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Proposizione di opposizione da parte del debitore ingiunto - Successivo fallimento - Pagamento effettuato dal fallito allorché ancora “in bonis” - Esperimento di azione revocatoria – Ammissibilità – Alternativa - Azione di ripetizione di indebito – Presupposti necessari.
Questione sottoposta alla Corte – Precedenti giurisprudenziali contrastanti – Decisione sulle spese dell'intero giudizio – Compensazione.
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che sia stato opposto dal debitore poi fallito allorché ancora in bonis diviene opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento. Laddove, viceversa, il giudizio di opposizione risulti ancora pendente nel momento in cui il debitore che l'ha proposta venga dichiarato fallito, ovvero risulti ancora pendente il termine per fare opposizione, detto decreto non risulta opponibile alla massa; purtuttavia tale circostanza risulta assolutamente irrilevante per qualificare come indebita la prestazione ottenuta dal creditore sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma opposto o ancora opponibile, e ciò indipendentemente dal fatto che l'adempimento sia stato volontario ovvero coattivo.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile. (Massima ufficiale)
(L'avere la Corte di Cassazione in sede di ricorso appurato che sulla questione, ora sottoposta al suo esame, esisteva in precedenza un contrasto giurisprudenziale, comporta una necessaria integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio e ciò a prescindere dall'essersi la stessa Corte in quel contesto a sua volta espressa a favore della decisione come assunta nel corso di alcuni di tali precedenti.)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24301.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9933 https://www.unijuris.it/node/4091 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019, n. 5657 https://www.unijuris.it/node/4991; con riferimento alla seconda massima, in senso sostanzialmente conforme: Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2016, n. 6918 https://www.unijuris.it/node/3955 ed in senso in qualche modo difforme: Corte di Cassazione, sez. I civ., 10 gennaio 2018 n. 377 https://www.unijuris.it/node/3892]