Trib.di Roma - Concordato fallimentare - Natura e nullità della domanda - Azione iniziata prima del fallimento:incedibilità.

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Data di riferimento: 
27/01/2010

Tribunale di Roma - Decreto del dott. Umberto Gentili.
Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri.

La domanda di concordato ha da un lato natura di atto processuale (quale ricorso giurisdizionale), mentre, dall'altro, evidenzia i connotati di un atto a contenuto patrimoniale unilaterale tra vivi, disciplinato, in quanto compatibili, dalle regole generali del diritto civile in materia negoziale e contrattuale; pertanto l'accordo concordatario e prima ancora la proposta che ne costituisce l'ossatura - non essendo ipotizzabile una "controproposta", ma solo l'approvazione o il rigetto dei destinatari - non può derogare ai principi generali e sistematici del diritto privato nonché alle norme imperative stabilite dal diritto civile e dal diritto costituzionale, sicchè un eventuale contrasto con tali norme non può che condurre ad una qualificazione di nullità ex art. 1418 c.c. (FG - Riproduzione riservata)

La doppia natura della domanda di concordato (processuale e sostanziale) presuppone che la valutazione di ritualità demandata al giudice delegato dall'art. 125 l.f. debba riguardare, oltre agli aspetti meramente formali, anche quelli contenutistici dell'intera proposta e dei suoi singoli elementi, in ossequio alla fondamentale esigenza, rilevante allo stesso tempo sia sul piano processuale che su quello sostanziale, di non dar corso alle proposte destinate a generare accordi viziati da nullità assoluta. Ove, infatti, il controllo sostanziale fosse invece riservato al giudizio di opposizione all'omologazione, con declaratoria di nullità rimessa all'iniziativa degli interessati, vi sarebbe il rischio, attesa la natura meramente "eventuale" di tale fase processuale, che, formandosi un apparente "giudicato", il negozio nullo, oggetto di un concordato omologato, divenisse idoneo a suscitare affidamenti precari turbando così gravemente il traffico giuridico. (FG - Riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui la società fallita abbia agito in data anteriore alla dichiarazione di fallimento nei confronti di un istituto bancario il quale non avendo effettuato il pagamento di un assegno di consistente importo nonostante vi fosse la provvista sul conto corrente avrebbe asseritamente causato il blocco dell'attività commerciale, il tracollo finanziario e quindi l'insolvenza della società, detta azione, non essendo nata dall'esecuzione collettiva, ma riguardando una situazione precedente, non rientra nel novero di quelle di "massa" e quindi non é cedibile senza il consenso del fallito, rendendo di conseguenza inefficace l'accordo concordatario ex art. 1372 c.c. (FG - Riproduzione riservata)

(Provvedimento confermato dal Tribunale di Roma in data 31.03.2010 - in questo sito http://www.unijuris.it/node/639)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]