Corte d’Appello di Catania – Dichiarazione di fallimento: improcedibilità delle azioni giudiziali anteriormente promosse avanti al tribunale ordinario che abbiano un risvolto economico. Competenza esclusiva del foro fallimentare.
Corte d’Appello di Catania, Sez. II civ., 03 febbraio 2020 - Pres. Est. Tommaso Francola, Cons. Grazia Longo e Carmelo Mazzeo.
Dichiarazione di fallimento – Azioni di accertamento di un credito – Giudizio ordinario promosso anteriormente - Improcedibilità – Giudizio ordinario promosso nel corso della procedura fallimentare – Inammissibilità – Competenza esclusiva del foro fallimentare.
Devono essere dichiarate improcedibili le azioni volte all’accertamento di un credito che siano state proposte nel corso di un giudizio ordinario anteriormente alla dichiarazione di fallimenti di un soggetto nel frattempo dichiarato fallito, posto che nel sistema delineato dagli artt, 52 e 95 L.F. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato e deve essere accertata, nel rispetto delle regole del concorso, esclusivamente mediante insinuazione al passivo ex artt. 93 L.F. e che le stesse azioni devono essere dichiarate inammissibili se proposte nel corso di detta procedura [nello specifico, la Corte territoriale ha riconosciuto che doveva essere dichiarata improcedibile, in quanto aveva un risvolto economico, l’azione con la quale un confinante aveva richiesto in sede di giudizio ordinario la condanna della società poi fallita, che aveva eseguito sull’attiguo terreno di sua proprietà dei lavori di sbancamento e scavo per edificarvi delle villette, alla costruzione di un muro di sostegno a fine di evitare smottamenti del terreno e di un muro divisorio ai sensi dell’art 886 c.c.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23290.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 04 ottobre 2018, n. 24156 https://www.unijuris.it/node/4813 ]