Tribunale di Ferrara – Crisi da sovraindebitamento: il piano del consumatore di cui alla legge 3/2012 non può prevedere una moratoria ultra annuale nel pagamento dei creditori privilegiati.

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Data di riferimento: 
11/11/2019

Tribunale di Ferrara, Ufficio del giudice delegato ai fallimenti e alla procedure concorsuali, 11 novembre 2019 - G.D. Anna Ghedini.

Crisi da sovraindebitamento -  Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi - Creditori privilegiati -  Previsione della non integrale soddisfazione - Ammissibilità  - Art. 8, ultimo comma L. 3/2012  - Norma eccezionale - Possibilità della dilazione in ogni caso  - Esclusione.

Sovraindebitamento - Procedimenti di composizione - Previsione - Pagamento di credito ipotecario - Dilazione oltre l'anno -  Corte di Cassazione  -- Soddisfazione del privilegiato nei limiti della capienza - Attestazione dell'O.C.C. - Presupposto ricorrente - Sentenza n. 17834 del 3 luglio 2019-  Ammissibilità della moratoria - Decisione non condivisibile.

Sovraindebitamento -  Procedimenti di composizione  - Giurisprudenza di merito -  Pagamento  dei creditori privilegiati - Dilazione superiore all'anno - Ammissibilità - Cassazione - Condivisione -  Attribuzione al creditore privilegiato del diritto di voto - Ragione giustificativa - Piano del consumatore - Motivazione non condivisibile - Creditore privilegiato - Assenza della possibilità del voto.  

La norma ex art. 8, ultimo comma, L. 3/12, che prevede che la proposta d'accordo con continuazione dell'attività d'impresa  ed il piano del consumatore possano contemplare una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione di beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, è una norma di carattere assolutamente eccezionale, non passibile di deroga, e non è possibile, pertanto, ritenere che la regola dell’art. 160 comma 2, L. F.,  ripetuta anche per il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi all’art. 7 della L. 3/2012,  che prevede la non integrale soddisfazione di detti creditori, consenta di ritenere sempre possibile, nell'ipotesi del piano del consumatore, una dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Non risulta condivisibile la decisione della Corte di Cassazione che con sentenza n. 17834 del 3 luglio 2019 ha considerato ammissibile,  sia in caso di procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia in caso di piano del consumatore, che, nell'ipotesi in cui il bene su cui insiste la prelazione non venga liquidato, il debitore possa proporre una dilazione nel pagamento di un credito ipotecario anche di là del termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della L. 3/2012, qualora sussista l'attestazione dell’OCC circa la soddisfazione del privilegiato nei limiti della capienza, ovvero nella misura del valore presumibile di mercato del bene su cui insiste la prelazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Non puo’ darsi rilievo al fine di ammettere, in sede procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/2012, una dilazione superiore all'anno nel pagamento  dei creditori privilegiati, neppure alla giurisprudenza di merito che, in caso di concordato (con transazione fiscale e con continuità aziendale), ha interpretato talune norme della legge fallimentare nel senso di rendere ammissibili pagamenti dilazionati dei creditori privilegiati, anche ultra-annuali. Con riferimento specifico al disposto dell'art. 186 bis, secondo comma., lettera c), L.F., la giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Corte di Cassazione n. 10112/2014) si è al riguardo infatti espressa nel senso che la moratoria ultra-annuale, pur ammissibile, comporta l’attribuzione al creditore privilegiato del diritto di voto commisurato alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo nel pagamento. Si tratta di riferimenti normativi che non possono essere invocati quantomeno con riferimento al piano del consumatore, perché, a differenza di quanto avviene in sede di accordi di ristrutturazione, i creditori non votano. L’elemento caratterizzante della procedura di formazione del piano del consumatore è appunto l’assenza di qualsivoglia elemento negoziale, del quale tiene  luogo l’intervento del giudice: tale assenza e la perentorieta’ della norma ex art. 8, quarto comma, L. 3/2012 rendono impossibile, in una tale ipotesi, dilazionare il diritto del privilegiato a essere pagato per intero (sia pure nei limiti della capienza del bene) oltre l’anno.  [Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22730.pdf

[cfr in questa rivista in senso difforme: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 3 luglio 2019, n. 17834  https://www.unijuris.it/node/4760; 28 ottobre 2019, n. 27544  https://www.unijuris.it/node/4910 ; 09 maggio 2014, n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317 ,   ed, invece, in senso conforme alla decisione del Tribunale di Ferrara: Tribunale di Rovigo 13 dicembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3108]

 

[In prospettiva futura, ha sottolineato il Tribunale di Ferrara, il meccanismo della possibile dilazione ultra annuale, in ragione del diritto all'espressione del voto previsto nei confronti dei loro titolari, del pagamento dei crediti privilegiati in sede di concordato preventivo, è stato recepito dal CCI, di prossima entrata in vigore, nella parte in cui all’art. 86, con riferimento al concordato in continuità, contempla, nell' ipotesi in cui il bene su cui insiste la prelazione non venga liquidato, la possibilità di una moratoria fino a due anni dall'omologazione del pagamento dei privilegiati, in quanto compensata appunto dalla concessione a tali creditori del diritto al voto calcolato in base al sacrificio che si presume gli stessi debbano sopportare per effetto della dilazione coattiva. La possibilità di moratoria, ha precisato il tribunale, e’ però espressamente limitata, in sede di nuovo codice, al concordato in continuità, in quanto di regola il credito dell’ipotecario [come quello del caso specifico]  si considera, così come ora anche per il futuro, scaduto al momento del deposito del ricorso per la procedura concorsuale e va pagato da subito.

Quanto alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha proseguito il tribunale, il nuovo CCI non contiene alcuna norma ripropositiva dell’art. 8 ultimo comma L. 3/12:  solo con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 67, comma 5, prevede che si possa consentire al rimborso del prestito ipotecario nei termini del piano di ammortamento contrattuale se, al momento della domanda, il mutuo sia in corso di regolare ammortamento o se il giudice autorizzi il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto. Non viene prevista alcuna altra possibilità’ di moratoria del credito ridimensionato nell’entità del valore di realizzo, possibilità  pur sempre assicurata dal comma 4 dell’art. 67, norma  che risponde ormai a una regola generale delle procedure concorsuali: quella per cui i privilegiati possono essere pagati nel limite del presumibile valore di mercato, attestato da un professionista, declassato il resto a chirografo] .

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: