Corte di Cassazione (19881/2019) – Rimessione alla Sezioni Unite della problematica relativa all'ammissibilità o meno dell'esperimento di un'azione revocatoria nei confronti di un fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 luglio 2019, n. 19881 - Pres. Antonio Didone, Rel. Roberto Amatore.
Azione revocatoria,ordinaria e fallimentare - Esperibilità nei confronti di un fallimento - Problematica già affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione - Riproposizione di tale questione - Norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - Coordinamento necessario in prospettiva futura.
In ordine alla questione dell'esperibilità o meno dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) nei confronti di un fallimento, già affrontata e sostanzialmente risolta, nel senso della sua inammissibilità, dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza 12 maggio 2018, n. 30416, la Sezione I ha ritenuto di rimettere, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, cod. proc., gli atti del ricorso innanzi a sè proposto, al Primo Presidente, avendo ritenuto opportuno uneventuale riesame di quella problematica da parte delle stesse Sezioni Unite, in particolare in considerazione delle novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed in vista degli scenari che si apriranno nell'estate 2000, quando, con riferimento agli effetti della liquidazione giudiziale, risulterà pienamente operativa la nuova disciplina. La Sezione I si è in particolare a tal fine richiamata all'ipotesi prevista dall'art. 290, terzo comma, C.C.I., che contempla, qualora quella procedura risulti aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo, la possibilità per il curatore di quella stessa di esercitare nei confronti delle altre società del gruppo l'azione revocatoria prevista dall'art. 166, primo comma, degli atti posti in essere dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale ed inoltre, in particolare, nei casi previsti dalle lettere a) e b), anche degli atti posti in essere nei due anni anteriori ed in quelli previsti dalle lettere c) e d), anche di quelli predisposti nell'anno anteriore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22670/CrisiImpresa
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 23 novembre 2018, n. 30416 https://www.unijuris.it/node/4639 , con i precedenti rappresentati dalle decisioni della Sez. I, 12 maggio 2011, n. 10486 https://www.unijuris.it/node/1274 e della Sez. VI, 08 marzo 2012, n. 3672 https://www.unijuris.it/node/1572]