Tribunale di Vicenza – Revoca dell'ammissione a concordato laddove risulti che il proponente abbia sottaciuto ai creditori la volontà di cedere ad un terzo, a procedura chiusa, in violazione del disposto dell'art. 163 bis L.F., la sua azienda.

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Data di riferimento: 
12/07/2019

Tribunale di Vicenza, Fallimentare, 12 luglio 2019 - Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Giulio Borella, Giud. Luca F. Ricci.

Piano di concordato preventivo - Previsione della cessione dell'azienda - Svolgimento di procedure competitive - Onere per il proponente  di mettere in condizione il tribunale di predisporle - Intento di trasferimento a terzi sottaciuto - Piano di concordato chiuso - Inammissibilità - Revoca dell'ammissione al concordato .

Piano di concordato preventivo - Volontà del proponente di cedere l'azienda - Necessaria trasparenza - Omessa disclosure - Conseguenza -  Mancato svolgimento una di procedura competitiva - Convenienza per il ceto creditorio - Irrilevanza -  Revoca dell'ammissione al concordato.

Concordato preventivo - Commissari giudiziali - Scoperta di condotte decettive poste in essere dal proponente -  Informazione al  tribunale - Voto favorevole dei creditori - Irrilevanza -Revoca dell'ammissione .

Stante che, alla luce del disposto dell'art. 163 bis L.F. la contendibilità degli asstets dell'impresa costituisce principio inderogabile delle procedura di concordato anche laddove il piano preveda il  loro trasferimento non immediato, non risultando più ammissibili concordati di tipo chiuso, non potranno avere cittadinanza piani concordatari che si sottraggano a tale principio, malgrado congegnati e travestiti in modo da presentarsi come convenienti per il ceto creditorio. E'  dunque onere di chi adisce la procedura concordataria confezionare il piano, in modo da mettere in condizione il collegio di costruire procedure competitive credibili e trasparenti. Sibbene, infatti,non si neghi da parte di certa dottrina un minimo potere conformativo del tribunale, nella predisposizione delle procedure competitive dell'art. 163 bis L.F., in modo da assicurare la comparabilità delle offerte e la massima apertura al mercato, non è tuttavia compito del collegio, di fronte ad un piano concepito in partenza per escludere ogni tipo di contesa sull'azienda o altro asset, elaborare procedure competitive che comportino modifiche sostanziali del piano [nello specifico il tribunale ha, pertanto, revocato, non potendo di sua iniziativa modificarlo, l'ammissione al concordato di un piano che prevedeva il ricorso ad un contributo, da parte di un terzo, di finanza esterna di ammontare inspiegabilmente assai superiore al valore dell'azienda del proponente, in quanto ha presunto che tale sproporzionata offerta sottaciesse la volontà  del debitore di trasferire a quel soggetto, la propria azienda una volta chiusa la procedura concordataria, sottraendosi così allo svolgimento di una altrimenti ineludibile procedura competitiva]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La trasparenza della procedura, che si realizza attraverso l'espletamento di procedure competitive credibili e aperte al mercato, non può essere barattata con la convenienza per il ceto creditorio del loro mancato svolgimento, in ragione del miglior soddisfacimento del medesimo che ne è conseguito [nello specifico il tribunale ha considerato irrilevante il fatto che l'ingente somma messa a disposizione del proponente da parte di un terzo, interessato a diventare, a concordato concluso, proprietario dell'azienda del debitore, avrebbe garantito ai creditori un grado di soddisfazione che lo svolgimento di una procedura competitiva non avrebbe potuto minimamente assicurare, dato che il valore di quell'azienda era di parecchio inferiore all'offerta del terzo, così che nessun eventuale concorrente avrebbe potuto offrire una cifra anche minimamente paragonabile a quella]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

E' ormai pacifico che perfino il voto favorevole dei creditori sulla proposta è inidoneo a vincere l'impedimento all'omologa, costituito delle eventuali condotte decettive, poste in essere con un profilo di omissione di disclosure ex art. 173 L.F., dal debitore nei confronti  degli stessi creditori in corso di procedura, o anche prima di questa, se già pianificate e programmate per produrre i loro effetti in occasione o in funzione della procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22542.pdf

[con riferimento alla terza massima, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione,  26 giugno 2014, n. 14552 https://www.unijuris.it/node/2318  e Corte di Cassazione, sez. I civ., 14 giugno 2018, n. 15695 https://www.unijuris.it/node/4168]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: