Corte di Cassazione (9010/2018) – Fallimento del promittente venditore: esperimento o prosecuzione in sede ordinaria, nel corso di quella procedura, su iniziativa del promissario acquirente, dell'azione ex art. 2932 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018, n. 9010 – Pres. Antonio Didone, Est. Aldo Ceniccola.
Fallimento del promittente venditore – Promissario acquirente - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Azione ex art. 2932 c.c. - Esperimento o prosecuzione – Ammissibilità – Improponibilità o improcedibilità – Ragioni che le escludono.
L'azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore; essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 l.fall.. (Massima ufficiale)