Corte di Cassazione (6983/2018) – Inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale in sede di esecuzione di un concordato fallimentare omologato.

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Data di riferimento: 
20/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 marzo 2018, n. 6983 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento - Concordato fallimentare - Omologazione – Fase esecutiva – Reclamo da parte dell'assuntore – Decreto del Tribunale – Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, si sia pronunciato su di una questione attinente alla misura di un credito da soddisfare, in quanto tale provvedimento, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto emesso dal tribunale fallimentare in merito alla misura dei crediti da soddisfare e delle somme da attribuire all'assuntore). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22153.pdf

[cfr. in questa rivista con riferimento però alla procedura di concordato preventivo: Corte di Cassazione Sez. I Civile, 18 giugno 2008, n. 16598https://www.unijuris.it/node/632]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: