Tribunale di Vicenza – Pagamento del trattario, dopo la dichiarazione di fallimento del traente, di cambiale tratta non accettata: diritto del fallimento al pagamento. Diritto del trattario alla ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del prenditore.

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Data di riferimento: 
10/09/2018

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 10 settembre 2018 – Giudice monocratico Luca Prendini.

Cambiale tratta non accettata dal trattario – Fallimento del traente –  Processo formativo della delegazione -  Interruzione  - Pagamento del titolo alla scadenza  - Rapporto sostanziale tra traente e trattario - Ripristino -  Diritto del fallito al pagamento  - Trattario solvens – Diritto alla ripetizione nei confronti del prenditore – Ipotesi di indebito oggettivo ex latere accipientis.

Nel caso di fallimento del traente di una cambiale tratta, il trattario, che al momento del fallimento, non aveva ancora accettato il titolo, a differenza di quanto avviene in caso di accettazione, non è liberato se alla scadenza, alcuni mesi dopo la dichiarazione di fallimento del traente, provvede al pagamento nelle mani del prenditore, a nulla rilevando che egli abbia incolpevolmente ignorato che detta pronuncia sia intervenuta. Il fallimento del traente, verificatosi prima dell’accettazione della tratta da parte del trattario, infatti, interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento, insita nell’emissione di una cambiale tratta, con conseguente ripristino del diritto del delegante (fallito) di ricevere direttamente dal trattario il pagamento di quanto dovutogli in forza del rapporto sostanziale, indipendentemente dall’ignoranza incolpevole in capo al trattario dell’intervenuto fallimento, attesa l’efficacia erga omnes della relativa sentenza. Con l’ulteriore corollario che il pagamento eseguito dal trattario non accettante al presentatore del titolo emesso dal traente fallito non è riferibile a quest’ultimo, onde non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 44 L.F. ma quella dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cui è riconducibile l’indebito soggettivo ex latere accipientis), che legittima il trattario, solvens, alla ripetizione nei confronti del prenditore di quanto pagato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21327.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: