Corte di Cassazione (32654/2018) - Presupposti particolari per il riconoscimento o l'esclusione della sussitenza di reati fallimentari come commessi dagli amministratori di una società fallita, appartenente ad un gruppo.

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Data di riferimento: 
16/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 16 luglio 2018 n. 32654 – Pres. Paolo Antonio Bruno, Rel. Giuseppe De Marzo.

Fallimento – Società appartenente ad un gruppo – Amministratore - Natura distrattiva di un'operazione – Reato ex art. 223, primo comma, L.F. - Consumazione – Possibile esclusione - Presenza di vantaggi compensativi - Prova .

Bancarotta fraudolenta per distrazione – Beni oggetto del reato - Appartenenza a terzi – Irrilevanza – Presupposto per la sussistenza del reato - Utilizzatore - Disponibilità di fatto di quei beni – Pregiudizio per i creditori.

Bancarotta fraudolenta per distrazione – Distacco del bene dal patrimonio sociale – Consumazione del reato – Nobiltà dello scopo – Irrilevanza.

Bancarotta fraudolenta documentale - Libri e scritture contabili - Consistenza patrimoniale o movimenti d'affari – Impossibilità o difficoltà del riscontro - Consumazione del reato – Possibile rilevabilità aliunde – Irrilevanza.

Qualora il fallimento riguardi una società appartenente ad un gruppo, la natura distrattiva o dissipativa di un'operazione posta in essere da un suo amministratore, di cui lo stesso sia chiamato a rispondere ai sensi degli artt. 216 e 223, primo comma, L.F., può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, di cui la società apparentemente danneggiata possa avere o avrebbe potuto usufruire e di cui l'imputato è tenuto a fornire la prova, che abbiano o avrebbero potuto riequilibrare gli effetti immediatamente negativi per la fallita di quell'operazione, così da neutralizzare, ancor prima dell'apertura della procedura fallimentare, gli svantaggi per i creditori sociali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non esclude la sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione l'appartenenza a terzi dei beni oggetto del comportamento distrattivo, in particolare se entrati nella disponibilità della società fallita in virtù di un contratto di leasing: quel che rileva infatti, al fine della sussitenza di tale ipotesi di reato, è la disponibilità di fatto di quei beni in capo all'utilizzatore, considerato che, comunque, la loro sottrazione comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La fattispecie della bancarotta per distrazione si deve ritenere che si perfezioni una volta che l'atto di distacco del bene dal patrimonio sociale si sia realizzato con conseguente concreto pregiudizio per le ragioni dei creditori sociali, risultando completamente irrilevanti le direzioni, più o meno nobili [nello specifico la salvaguardia di posti di lavoro di società appartenenti allo stesso gruppo di quella poi fallita], verso le quali il bene sia stato indirizzato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale per essere state le scritture contabili tenute consapevolmente (con dolo generico) dall'agente in modo tale da rendere impossibile o comunque da ostacolare il riscontro, con la normale diligenza, della consistenza patrimoniale o dei movimenti d'affari della società poi fallita, anche laddove sia possibile ricostruirli aliunde, acquisendo ad esempio presso terzi la documentazione mancante, atteso che proprio tale circostanza attesta l'inidoneità della tenuta dei libri e delle scritture contabili di quella società a renderne percepibile la sua reale situazione societaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.32654.2018%20prima%20parte_0.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.32654.2018%20seconda%20parte.pdf

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