Tribunale di Roma – Mancata approvazione del rendiconto di cui all’art. 116 l.fall. per violazione dei doveri del curatore in relazione all’inventario, alla conservazione ed alla vendita dei beni ed al recupero dei crediti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/06/2018

Tribunale Roma, 06 Giugno 2018. Pres. Antonino La Malfa, rel. Marta Ienzi, giudice Angela Coluccio.

Rendiconto ex art. 116 l.fall. – Violazione dei doveri del curatore – Inapprovabilità.

Il conto della gestione del curatore non può essere approvato nell’ipotesi in cui questi non abbia proceduto all’inventario nel più breve tempo possibile come previsto dall’art. 87 l.fall., non abbia assunto tutte le iniziative operative necessarie per la più sollecita liquidazione delle attività, abbia sostenuto costi per la conservazione dei beni poi venduti eccessivi e non proporzionati al valore dei beni stessi e non si sia tempestivamente attivato per il recupero dei crediti vantati dalla fallita nei confronti dei terzi. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20171.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: