Trib. di Udine - Locazione finanziaria (leasing) - Sorte dei canoni maturati dopo il fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/07/2009

Tribunale di Udine - 10.07.2009 - Presidente. Dott. Alessandra Bottan Griselli - Giudice dott. Francesco Venier - Giudice rel. dott. Mimma Grisafi.

Nell'ipotesi in cui la curatela dichiari di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, si determina nella sostanza una risoluzione ex tunc del rapporto pendente ed, alla luce di quanto dispone il secondo comma dell'art. 72 quater l.f., si deve escludere che il concedente possa pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene.

Gli importi inerenti crediti per l'occupazione dell'immobile non ancora maturati al momento della decisione del giudice delegato vanno, se dovuti, eventualmente liquidati previa domanda tardiva di insinuazione al passivo da presentare al momento della loro definitiva maturazione. (FG)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 10.07.09.pdf436.38 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]