Corte di Cassazione (19343/2016) Ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio solo qualora il fallimento sia stato dichiarato da due tribunali diversi o quando pendano più istanze dinanzi a tribunali diversi.
Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2016, n. 19343. Pres. Vittorio Ragonesi, rel. Guido Mercolino.
Dichiarazione di fallimento - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Esperibilità nelle sole ipotesi in cui il fallimento sia stato dichiarato da due tribunali diversi o quando pendano più istanze dinanzi a tribunali diversi.
In tema di fallimento, il regolamento di competenza di ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che meramente virtuale, attesa l'inderogabilità della previsione dell'art. 9 l.fall. e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l'eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di fallimento, anche se divenuta cosa giudicata. Né, in contrario, può invocarsi l'art. 9 ter l.fall., che, nell'enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l'individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove il fallimento sia stato dichiarato da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 9 l.fall., sicché è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad una sede dell'impresa non corrispondente a quella principale. (massima ufficiale)