Corte di Cassazione (13400/2018) Bancarotta fraudolenta documentale: possibile imputazione dell'ex liquidatore laddove alla sua sostituzione non sia stata data, se non dopo il fallimento, formale pubblicità.

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Data di riferimento: 
22/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 22 marzo 2018, n. 13400 – Pres. Carlo Zaza, Rel. Alfredo Guardiano.

Società fallita - Sostituzione del liquidatore – Pubblicità successiva alla dichiarazione di fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Precedente liquidatore – Possibile imputazione.

Laddove  non sia data formale pubblicità, mediante iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2487 bis c.c., se non dopo il fallimento della società , al verbale di nomina di un nuovo liquidatore in sostituzione di quello precedente, quest'ultimo deve ritenersi ancora formalmente investito, sino alla data della prescritta pubblicazione, dei poteri e degli oneri connessi alla carica, compresi, laddove sia venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2489 c.c. in ordine alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, quelli penalmente rilevanti, comportanti, in particolare, la sua possibile incriminazione ex artt. 216 e 223 L.F. per bancarotta fraudolenta documentale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2013400.2018.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: