Corte di Cassazione (52433/2017) – Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 223, primo capoverso, n. 2 L.F., da parte dei sindaci di una società di capitali.
Corte di Cassazione, Sez. Feriale Pen., 16 novembre 2017 n. 52433 – Pres. Fausto Izzo, Rel. Francesca Morelli.
Fallimento – Sindaci di società di capitali – Omissione dei controlli - Operazioni distrattive e dissipative poste in essere dagli amministratori - Causazione dolosa del fallimento – Dolo generico - Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità del reato.
Nonostante dal punto di vista oggettivo non presentino sostanziali differenze, vanno tenute distinte dal punto di vista soggettivo le due ipotesi di reato previste, nei confronti di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite, dall’ art. 223, primo capoverso, n. 2 L.F., rispettivamente di causazione dolosa del fallimento e di fallimento determinato da operazioni dolose, in quanto la prima richiede la ricorrenza del dolo specifico in quanto la causazione dolosa del fallimento è voluta specificatamente, mentre la seconda è a dolo generico stante che il fallimento è solo l’effetto di una condotta volontaria ma non intenzionalmente diretta a produrlo, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio del suo verificarsi [ nello specifico, la Corte ha confermato la corresponsabilità nel reato di cui alla seconda di dette ipotesi da parte del presidente e di un componente del collegio sindacale di una società di capitali per avere questi dolosamente omesso di vigilare sul suo generale andamento e di controllare la regolare tenuta della sua contabilità, così non impedendone il fallimento, il cui verificarsi si sarebbe potuto prevedere in ragione di tutta una serie di operazioni distrattive e dissipative poste in essere dagli amministratori] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2052433.2017.pdf