Tribunale di Bologna – Abusivo ricorso al credito e legittimazione del curatore ad agire o meno nei confronti della banca.
Tribunale di Bologna, IV Sez. civ., 13 luglio 2017 – Pres. Fabio Florini, Rel. Giovanni Salina, Giud. Daria Sbariscia.
Fallimento – Mala gestio degli amministratori – Eventuale concorso di terzi - Azione di responsabilità – Finalizzazione – Ricostruzione del patrimonio – Beneficio per la massa dei creditori – Legittimazione ad agire del curatore – Azioni di diverso profilo nei confronti di terzi - Beneficio del singolo creditore - Esclusione della legittimazione.
Fallimento - Amministratori – Infedele gestione - Abusivo ricorso al credito – Danno cagionato alla società fallita – Responsabilità solidale della banca finanziatrice – Curatore - Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. – Promozione nei confronti dell’istituto di credito - Mancato esercizio contro gli amministratori – Irrilevanza – Legittimazione - Obbligazione solidale - Adempimento – Richiesta ad un solo responsabile - Ammissibilità.
Impresa decotta – Banca - Abusiva concezione di credito – Danni causati ai creditori - Fallimento –Azione extracontrattuale risarcitoria da illecito aquiliano - Analogia con quella ex art 2395 c.c. – Strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore – Azione non di massa – Legittimazione attiva del curatore – Esclusione.
Impresa decotta – Banca - Abusiva concezione di credito – Violazione dei doveri di buona fede e di di protezione del sovvenzionato - Possibile pregiudizio ai singoli creditori - Fallimento – Azione di responsabilità di natura contrattuale – Azione non di massa - Legittimazione del curatore – Esclusione.
Nel sistema della legge fallimentare si deve ritenere che il curatore sia legittimato ex art. 146, comma secondo, L.F. ad agire in giudizio, in conformità al disposto degli artt. 2393 e 2394 c.c. , in rappresentanza dei creditori, nei confronti degli amministratori di una società fallita, relativamente ad operazioni di mala gestio dagli stessi poste in essere eventualmente anche in concorso con terzi estranei, trattandosi di azioni c.d. di massa, finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica, ossia a beneficio indistintamente di ogni possibile creditore, e che non sia viceversa legittimato ad esperire azioni nei confronti di terzi per un diverso profilo di responsabilità e volte alla reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va riconosciuta al curatore fallimentare la legittimazione ad agire, a norma dell’art. 146 L.F., in correlazione con l’art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società che costituisca ipotesi di infedele gestione del patrimonio sociale, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell’art. 2055 c. c., se un unico evento danno è imputabile a più persone, sotto il profilo dell’efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un’obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l’intero, anche ad un solo responsabile. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (in particolare la banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un'impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti d'impresa economicamente valida, perchè nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni di massa, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato, caso per caso, nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che i creditori aventi diritto a partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell’impresa) e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’affermata carenza di legittimazione attiva in capo al curatore in ordine alla responsabilità risarcitoria degli istituti di credito per abusiva concessione del credito comporta, stante l’eadem ratio, identica considerazione anche in relazione all’ulteriore profilo di responsabilità, di natura contrattuale, per violazione dei doveri di buona fede e di quelli di protezione del sovvenzionato, atteso che la relativa azione si fonda pur sempre su circostanze di fatto e ragioni di diritto afferenti il rapporto di finanziamento inter partes dal cui inadempimento o inesatto adempimento può semmai derivare pregiudizio ai creditori uti singuli, la cui valutazione va condotta analiticamente, diversificando caso per caso. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU. 23 gennaio 2017 n. 1641 https://www.unijuris.it/node/3155 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9983 https://www.unijuris.it/node/3402; con riferimento alla seconda massima: oltre alla precedenza sentenza, anche Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 giugno 2010 n. 13413 https://www.unijuris.it/node/795, con riferimento alla terza e quarta massima: Corte di Cassazione, sez. III, 02 Maggio 2017, n. 11798 https://www.unijuris.it/node/3510]