Corte di Cassazione (1035/2017) – Istanza di fallimento e provvedimento dichiarativo di incompetenza: normativa applicabile ai fini della notifica della convocazione al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 17 gennaio 2017 n. 1035 - Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Istanza di fallimento – Tribunale adito – Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competente – Pronuncia del decreto di comparizione - Notifica in via telematica - Indirizzo di posta PEC dell’imprenditore - Modalità corretta – Art. 125 disp. att. c.p.c. – Riassunzione della causa – Inapplicabilità.
Il tribunale che si dichiari incompetente sull’istanza di fallimento provvede, con decreto, all’immediata trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 9 bisL.F., il quale deve dare impulso al procedimento pronunciando, nelle forme prescritte dall’art. 15 L.F. decreto di comparizione delle parti, notificato in via telematica, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’imprenditore, non potendo trovare applicazione, nella specie, l’art. 125 disp. att. c.p.c., che prevede la notifica presso il domicilio eletto e riguarda una disciplina del tutto estranea al procedimento prefallimentare. (Massima ufficiale)