Tribunale di Padova – Fallito tornato in bonis e richiesta da parte di un creditore degli interessi maturati in corso di procedura. Eventuale responsabilità extracontrattuale del curatore e dei commissari per danni causati da loro negligenze od inerzie.
Tribunale di Padova, Sez. II civ., 17 marzo 2017 - Giud. Unico Luca Mariani.
Dichiarazione di fallimento - Decorso degli interessi - Sospensione fino chiusura della procedura - Amministrazione straordinaria – Società tornata in bonis – Interessi maturati in corso di procedura – Pagamento dovuto – Esclusione – Eventuale prescrizione.
Procedura concorsuale – Creditori – Danni da eccessiva durata – Soggetto interessato – Spossessamento - Obbligazione di pagamento – Esclusione – Prolungamento della procedura – Inerzia colposa o negligenza di curatore e commissari – Responsabilità extracontrattuale .
Stante che l’art. 55, primo comma, L.F. ha uno scopo specifico, vale a dire quello di disciplinare il corso degli interessi convenzionali o legali nel periodo che va dalla dichiarazione di fallimento (o dall’inizio di una diversa procedura concorsuale cui le disposizioni della legge fallimentare si applichino) fino alla chiusura di quella procedura e dal momento che il disposto di cui all’art. 120, terzo comma, L.F. si riferisce ai soli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento, non risulta ammissibile desumere, a contrariis, dal dettato dell’art. 55, che, al di fuori dalla procedura ed in particolare nei confronti del fallito tornato in bonis, gli interessi continuino a maturare. Ciò in quanto, analogamente, seguendo lo stesso metodo ermeneutico, si dovrebbe arrivare a sostenere, con riferimento al disposto del secondo comma di detta norma, che stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data della dichiarazione di fallimento, che gli stessi non risulterebbero mai scaduti nei rapporti col fallito tornato in bonis, oppure con gli altri debitori solidali o con i garanti [per tale ragione, nello specifico, il tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha giudicato erronea la pretesa di trarre da disposizioni dettate per far fronte alle specifiche esigenze della procedura concorsuale principi valevoli per tutte le obbligazioni pecuniarie, da, viceversa, ritenersi regolamentate secondo i principi generali del Codice Civile e ha, conseguentemente revocato il decreto che era stato emesso per il recupero, a carico di una società tornata in bonis, dopo la chiusura di una procedura di amministrazione straordinaria, degli interessi asseritamente maturati nel corso della procedura, in quanto anche qualora si fosse potuto ritenerli non sospesi, dovevano comunque considerarsi prescritti ex art 2848 n. 4 c.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Pur potendo la prolungata ed eccessiva durata di una procedura concorsuale risolversi in un danno per i creditori in conseguenza del fenomeno inflazionistico, tale evenienza non può far sorgere un’obbligazione di pagamento in capo al soggetto interessato una volta tornato in bonis, stante l’impossibilità per lo stesso, in quanto spossessato, di, in alcun modo, medio tempore in corso di procedura, procedere ad alcun adempimento utilizzando il patrimonio sociale. Ne consegue che di tale pregiudizio debbano eventualmente farsi carico i curatori ed i commissari delle procedure concorsuali, laddove risultino responsabili di negligenze o inerzie tali da aver colpevolmente impedito una, almeno relativamente tempestiva, soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)