Corte di Cassazione (10233/17) – Fallimento: competenza del tribunale italiano a decidere dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore nei confronti di convenuti avente sede o domicilio in Stati diversi dell’U.E.
Corte di Cassazione, SS. UU., 26 aprile 2017 n. 10233 - Primo Presidente f.f. Renato Rordorf, Rel. Francesco Tirelli.
Fallimento – Curatore – Esperimento della revocatoria ordinaria – Qualifica - Azione derivante o connessa con procedura d’insolvenza - Convenuti appartenenti a diverso Stato dell’U.E. – Competenza del giudice italiano.
Stante che in base agli artt. 3 e 245 del Reg. CE n. 1346/2000 i giudici dello Stato membro dell’Unione Europea nel cui territorio sia stata avviata una procedura d’insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l’azione contro di essi proposta sia qualificabile come derivante direttamente da detta procedura e ad essa strettamente connessa, e stante che l’azione revocatoria ordinaria proposta ex art. 66 L.F. dal curatore, pur presentando alcuni tratti comuni rispetto a quella prevista in generale dall’art. 2901 c.c., si connota di caratteristiche tali da giustificare la suindicata qualifica, si deve ritenere che la competenza a decidere dell’azione pauliana proposta nei confronti dei terzi, possa essere radicata innanzi al Tribunale nel cui territorio è stata avviata la procedura fallimentare anche se i terzi beneficiari convenuti appartengano a un diverso Paese membro [nello specifico la Corte si è pronunciata nel senso del riconoscimento della giurisdizione del Giudice italiano chiamato a decidere dell’azione revocatoria che il curatore aveva promosso nei confronti di una banca con sede a Malta per far dichiarare l’inefficacia degli atti mediante i quali una società italiana fallita aveva conferito a favore di quell’istituto in trust i beni sociali]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20SS.UU_.%2010233.2017.pdf