Corte di Cassazione (18927/17) – Bancarotta fraudolenta documentale e reato tributario di occultamento o distruzione di documentazioni contabili: insussistenza del rapporto di specialità.

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Data di riferimento: 
20/04/2017

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 20 aprile 2017 n. 18927 - Pres. Aldo Cavallo, Rel. Angelo Matteo Socci.

Bancarotta fraudolenta documentale - Occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000 – Reato tributario -  Diversità dei fatti contemplati e differenti finalità - Rapporto  di specialità – Esclusione.

Procedimento penale – Secondo giudizio per il medesimo fatto – Divieto generale –  Pronuncia conseguente - Sentenza  di proscioglimento o di non luogo a procedere – Bancarotta fraudolenta documentale - Occultamento o distruzione di documentazioni contabili – Diversità delle fattispecie – Possibile duplice condanna.

Non sussiste rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., tra la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e l’occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 D. Lgs. n. 74 del 2000, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella tributaria la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l’azione fraudolenta sottesa dall’art. 216, n. 2 L.F., si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi dei creditori, rapportata all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro un ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale. (Principio di diritto)

Stante la diversità delle due fattispecie incriminatrici, non sussiste la violazione, ex art. 649 c.p.p., del principio “ne bis in idem” sostanziale [“divieto di un secondo giudizio” per il medesimo fatto, comportante se iniziato, sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere], qualora alla condanna per illecito tributario, in  particolare per occultamento e distruzione di documenti contabili, faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Detta violazione, qualora effettiva, non risulterebbe in ogni caso deducibile [come viceversa verificatosi nello specifico] per la prima volta in sede di legittimità. (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2018927.2017.pdf

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