Corte di Cassazione (5677/17) – Concordato preventivo e abuso del diritto. Dichiarazione del fallimento di società insolvente apparentemente trasferita all’estero.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2017 n. 5677 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco Terrusi.
Società di capitali costituita in Italia – Trasferimento solo apparente della sede all’estero – Insolvenza – Giurisdizione - Dichiarazione di fallimento da parte del giudice italiano.
Concordato preventivo – Debitore - Presentazione nel tempo di più istante – Scopo di differire il fallimento – Inammissibilità.
L’istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali, già costituita in Italia, che ha trasferito la sede legale all’estero in costanza di una situazione d’insolvenza, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, ex art. 9 L.F., se il trasferimento è consistito in un atto meramente apparente in quanto non seguito dal trasferimento effettivo dell’attività imprenditoriale e, pertanto, finalizzato unicamente a sottrarre la società alla dichiarazione di fallimento in Italia. Spetta in tal caso in via esclusiva al giudice di merito la valutazione, in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata in Italia, della non significatività degli elementi successivamente allegati dalla fallita a sostegno dell’effettività del suo trasferimento all’estero. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Integra gli estremi di un abuso e rende inammissibile la relativa domanda, la presentazione da parte del debitore di una proposta di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, in quanto tale comportamento viola i canoni generali di correttezza e buona fede ed i principi di lealtà processuale e del giusto processo (nello specifico il debitore aveva presentato nel tempo successivamente più domande di ammissione alla procedura concordataria, tutte in costanza di uno stato d’insolvenza già risalente al momento della presentazione della prima richiesta, e tutte o respinte o revocate dallo stesso proponente). (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%205677.2017.pdf