Tribunale di Roma – Competenza per la dichiarazione di fallimento del tribunale italiano in caso di trasferimento fittizio dell’impresa all’estero. Cancellazione dell’iscrizione della cessazione dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
24/04/2015

Tribunale di Roma 24 aprile 2015 – Giudice del Registro delle Imprese Guido Romano.

Sede statutaria di una impresa – Centro degli interessi principali - Presunzione di coincidenza – Eccezione possibile.

Società con soci, amministratori ed operatori italiani - Trasferimento simulato e/o fittizio della sede all’estero - Istanza di fallimento – Giurisdizione del tribunale nazionale – Registro delle imprese -  Iscrizione della cessazione – Cancellazione d’ufficio.

La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali di un’impresa con il luogo della sede statutaria, stabilita dall'art. 3, par. 1, del citato regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, deve  considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa (cfr. Corte di cassazione, SS. UU, 18 maggio 2009 n. 11398, in questa rivista http://www.unijuris.it/node/700 ). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Spetta al giudice italiano, ex art. 9 L.F., la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero, in quanto trattasi di circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento sia stata preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento (nello specifico, il Giudice del registro delle imprese, considerato che dalla motivazione della sentenza emessa dal tribunale fallimentare, aveva accertato la natura simulata e/o fittizia del trasferimento da parte della fallita della sede sociale e che non risultava dalla documentazione acquisita che la predetta avesse effettivamente trasferito la propria sede, ha, pertanto, ordinato, ai sensi dell’art. 2191 c.c.,  la cancellazione dell’iscrizione della cessazione di quella società, precedentemente eseguita in conseguenza della cancellazione della stessa per trasferimento all’estero).(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12805.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: