Tribunale di Milano – Procedura fallimentare: inapplicabilità in caso di DURC negativo del disposto dell’art. 118 c. 6 del d.lgs. 163/2006.
Tribunale di Milano 01 settembre 2015 - Est. Galioto.
Fallimento dell’appaltatore di opere pubbliche – Credito della procedura fallimentare – DURC – Irregolarità contributiva – Pubblica Amministrazione – Pagamento a favore degli enti previdenziali – Inefficacia.
La disposizione di cui all’ art. 118 c. 6 del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), che prescrive alla stazione appaltante, responsabile del procedimento, la sospensione del pagamento dei corrispettivi qualora l’impresa esecutrice o subappaltatrice, impiegata nell’esecuzione di un contratto, non provi (tramite il DURC) di essere in regola con i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati, non può essere applicata ad una procedura concorsuale, stante che il credito relativo al corrispettivo dell’appalto è, in caso di fallimento dell’impresa appaltatrice, acquisito alla massa, onde un eventuale successivo pagamento effettuato in corso di procedura, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla fallita in bonis, dalla pubblica amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali ed assistenziali, risulterebbe inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F. in quanto avvantaggerebbe quei terzi rispetto agli altri creditori concorsuali, facendo ottenere agli stessi in prededuzione una somma che sarebbe loro dovuta con privilegio di grado posteriore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13636.pdf