Tribunale di Catania – Amministrazione straordinaria: valutazione di una proposta di concordato che preveda il conferimento in trust dei beni conseguiti dalla prosecuzione dell’attività.

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Data di riferimento: 
19/07/2016

 

Tribunale di Catania 19 luglio 2016 - Pres. Puglisi, Est. Renda.

 

Amministrazione straordinaria - Proposta di concordato “coatto” - Autorità amministrativa – Vigilanza  - Votazione da parte dei creditori – Esclusione – Opposizione – Unico strumento di difesa utilizzabile.

 

Amministrazione straordinaria - Concordato “coatto” autorizzato – Chiusura della procedura -  Soluzione non obbligata -   Opposizioni -  Autorità giudiziaria –   Compatibilità con l’alternativa fallimentare – Riscontro necessario.

 

Amministrazione straordinaria - Professionista incaricato della stima dei beni - Ausiliario dell’Autorità amministrativa di vigilanza – Nomina da parte di questa – Legittimità – Tribunale – Valutazione in sede di omologa.

 

Amministrazione straordinaria - Proposta di concordato “coatto” –  Autorizzazione amministrativa -Parere del Comitato di Sorveglianza – Carattere non vincolante – Obbligatorietà  – Causa tra privati - Autorità Giudiziaria Ordinaria – Mancata acquisizione del parere - Giudizio di irregolarità dell’atto amministrativo - Disapplicabilità.

 

Causa del negozio giuridico -  Funzione economica - Teoria della causa in concreto –  Singolo negozio - Valutazione della liceità e meritevolezza – Interesse tipizzato dalla norma e interesse reale – Verifica della corrispondenza –  Interessi concretamente perseguiti - Possibile estraneità dallo schema astratto.

 

Trust - Verifica della sua “validità in astratto” – Insufficienza – Valutazione della finalità concreta -  Meritevolezza e liceità dello scopo - Requisito necessario – Fine elusivo della legge fallimentare – Concordato simulato invalido.

 

Amministrazione straordinaria  - Concordato coattivo proposto da un terzo - Chiusura della procedura - Assenza di pregiudizio per i creditori – Limite di legittimità – Non falcidiabilità della prededuzione.

 

Vista la natura degli interessi pubblicistici perseguiti, a differenza che nel concordato fallimentare exartt.124 e ss. L.F., la presentazione, ai sensi del D.L. 70/2011, convertito nella legge 106/2011, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria ex legge 95/1979, di una proposta di concordato “coatto” (come prevista dall’art. 214 L.F in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa) deve essere autorizzata dall’Autorità amministrativa che vigila sulla procedura, cui spetta effettuare una valutazione bilanciata tra il pregiudizio delle ragioni dei creditori e la prosecuzione, usualmente prospettata, dell’attività d’impresa; in ragione di ciò, essendo escluso il rimedio delle votazioni, si deve ritenere che l’opposizione alla omologa della proposta rappresenti l’unico strumento concesso dall’ordinamento  ai creditori per manifestare il proprio dissenso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In presenza di opposizioni da parte dei creditori all’ammissione, ex art. 214 L.F., di una società in amministrazione straordinaria alla procedura di concordato coatto, il Tribunale, sulla scorta degli interessi concreti e attuali dagli stessi fatti valere, deve effettuare delle concrete valutazioni, entrando nel merito della proposta, il cui prospettato esito andrà comparato, ai sensi dell’art. 129, quinto comma L.F., come richiamato nei limiti della compatibilità dallo stesso art. 214 L.F., con quello dell’alternativa fallimentare di cui agli artt. 69 e 70 del D. Lgs. 270/1999, essendo escluso che il concordato esprima di per sé un valore in quanto non può, per definizione, considerarsi l’ obbligata soluzione d’uscita dall’amministrazione straordinaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In sede di amministrazione straordinaria, il professionista incaricato della stima dei beni svolge un ruolo ausiliario rispetto alla formulazione del giudizio di convenienza sulla proposta di concordato, spettante ex art 201 L.F. all’Autorità amministrativa di vigilanza, e la relativa nomina va, in coerenza, ritenuta di competenza di quest'ultima, fermo restando il sindacato di legittimità dell'autorità giudiziaria in sede di omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Pur non essendo vincolante il parere del Comitato di Sorveglianza ex art. 214 L.F. e pur essendo indubbio che l’Autorità amministrativa di vigilanza possa, in sede di autorizzazione della proposta di concordato coatto, discostarsene, si deve ritenere  che tale parere risulti ugualmente comunque  obbligatorio, ragion per cui l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, nell’ambito di una causa tra privati,  laddove detto parere risulti mancante, può legittimamente giudicare irregolare, per carenza di uno degli elementi procedimentali previsti per la sua formazione, l’atto amministrativo autorizzativo nel suo complesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Secondo la c.d.: « teoria della causa in concreto », la causa del negozio giuridico non si identifica con la funzione economico-sociale dello stesso, ma con quella economico individuale, intesa quale: “sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare” ; pertanto, nell'analizzare il singolo negozio, al fine di poter valutare la liceità e meritevolezza della sua causa, è necessario verificare se l'interesse concretamente perseguito corrisponda all'interesse tipizzato nello schema in astratto e tener conto di tutti gli interessi concreti che si vogliono obiettivamente realizzare, anche se estranei allo schema tipologico astrattamente prefigurato dalla norma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L'analisi del trust, non può limitarsi alla mera verifica della sua “validità in astratto”, dovendo piuttosto, in ossequio ai principi generali che presidiano il giudizio di liceità di qualsiasi fattispecie negoziale, valutarsi l'impiego che le parti fanno di quello specifico trust nella singola fattispecie e accertarsi così se esso persegua finalità meritevoli di tutela, o se violi, invece, norme di applicazione necessaria, imperative o di ordine pubblico del nostro ordinamento - in particolare, le norme della legge fallimentare, preordinata a dettare una disciplina liquidatoria del patrimonio della società insolvente nel rispetto della par condicio creditorum - finendo per configurarsi come simulato (sham), in quanto previsto con fine elusivo della legge fallimentare senza alcun reale vantaggio per i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La circostanza che ci si trovi a fronte di un concordato coattivo proposto da un terzo, in relazione al quale va valutato solo l’interesse pubblico alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel limite dell’assenza di pregiudizio per i creditori, esclude la legittimità di un concordato che falcidiando in particolare i creditori in prededuzione arrechi a questi un effettivo pregiudizio. Invero la non falcidiabilità, qualunque sia il tipo di concordato,  dei crediti in prededuzione emerge all’evidenza dal disposto dell’art.111 bis 4° comma L.F. che, in caso di attivo insufficiente, prevede il pagamento di tali crediti: “secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità conformemente all’ordine assegnato dalla legge”(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15775.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: