Corte d'Appello di Reggio Calabria - Concordato fallimentare - Poteri del Tribunale in sede di omologa.

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Data di riferimento: 
05/02/2009

Corte d'Appello di Reggio Calabria 05 febbraio 2009 - Pres. Concettina Epifanio - Rel. Minutoli.

Concordato fallimentare - Poteri del tribunale in sede di omologa - Estensione - Legittimità sostanziale - Sussistenza - Censura di deficienze e falsità della proposta - Valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare - Valutazione delle garanzie.

Concordato fallimentare - Clausola limitativa della responsabilità - Ammissibilità - Limiti.

Nell'ambito del concordato fallimentare, il giudizio di legittimità spettante al giudice non è limitato al mero raffronto della conformità di un certo atto o comportamento alla fattispecie astratta (legittimità cd. formale), ma si estende alla verifica delle modalità di corretto esercizio dei pareri espressi dagli organi della procedura e della loro effettiva vincolatività per il giudice, alle modalità di corretto esercizio della funzione negoziale e, in sostanza, alla sua ragionevolezza economica ed all'osservanza degli obblighi di buona fede. Il giudice, ha quindi facoltà di censurare eventuali deficienze, falsità, incongruenze della proposta, dei pareri e della documentazione sulla base dei quali la stessa è stata approvata. Egli, inoltre, allo scopo di evitare che l'istituto possa essere snaturato e piegato ad abusi e finalità speculative, dovrà verificare la sussistenza di alcuni requisiti minimi, quali quello dell'indicazione della percentuale offerta ai creditori, dell'esistenza di garanzie a sostegno degli obblighi concordatari, posto che tali elementi sono indispensabili per valutare la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare. (fb)

Nel concordato fallimentare, l'eventuale clausola limitativa della responsabilità nei confronti dei soli creditori ammessi al passivo fallimentare impedisce l'omologazione del concordato tutte le volte in cui possa pregiudicare concretamente la posizione dei creditori non insinuati, e cioè: a) quando, in esecuzione del concordato, è previsto il trasferimento all'assuntore di tutti i beni del debitore già fallito, posto che quei creditori non potrebbero far valere le loro ragioni verso l'assuntore, in virtù della menzionata clausola limitativa, né verso l'ex fallito, che si è spogliato dei suoi beni; b) quando, a prescindere dall'ampiezza dell'effetto traslativo, sia prevista la clausola liberatoria del fallito, perché in tal caso i creditori non insinuati al passivo resterebbero totalmente privi di tutela. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]