Tribunale di Treviso – Istanza di fallimento nei confronti di un’impresa con sede all’estero che abbia in Italia una sede di rappresentanza il cui preposto goda di limitati poteri.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 29 giugno 2016 - Pres. Rel. Fabbro
Fallimento - Competenza alla pronuncia – Tribunale del luogo dove l’impresa ha sede – Impresa con sede principale all’estero – Sede secondaria di rappresentanza in Italia – Gestore non autorizzato a stare in giudizio - Difetto di prova contraria – Giurisdizione italiana – Esclusione.
Stante che l’art.3 della L. 218/1995 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto ha in Italia un rappresentante che sia “autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c.” e che l’art. 9, primo comma, L.F. dispone che “”il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa”, difetta la giurisdizione del giudice italiano e deve pertanto essere dichiarata inammissibile l’istanza di fallimento proposta ex art. 6 L.F. nei confronti di un’ impresa con sede all’estero, laddove questa abbia in Italia solo una sede secondaria di rappresentanza il cui preposto goda di una procura e di una capacità di stare in giudizio che risulti limitata a determinati affari e l’attore istante non abbia provato l’esistenza di un rapporto institorio generale o di settore, facendone presumere l’inesistenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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