Tribunale di Padova – Concordato preventivo: crediti privilegiati ex art. 2751 n. 4) c.c. e crediti postergati ex art. 2467 c.c..
Tribunale di Padova 23 ottobre 2015 - Est. Maiolino.
Concordato preventivo – Credito ex art. 2751 bis n. 4) c.c. – Valutazione ex art. 177 L.F. - Attività agricola svolta in forma societaria – Prevalenza del lavoro interno – Natura privilegiata.
Concordato preventivo – Società messa in liquidazione – Finanziamento nelle immediatezze da parte dei soci – Consapevolezza dell’eccessivo indebitamento – Natura postergata del credito che ne consegue.
Al fine dell’accertamento, in particolare, del diritto o meno di voto in sede di concordato preventivo, si deve escludere che ci sia incompatibilità tra la figura del coltivatore diretto privilegiato ex art. 2751 bis n. 4) c.c. e lo svolgimento dell’attività in forma societaria, laddove non vi siano elementi documentali per dubitare della prevalenza del lavoro “interno” rispetto all’aiuto esterno di soggetti non soci. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve affermarsi la natura postergata di un credito ex art 2467 c.c. ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazione di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (nello specifico il Tribunale ha ritenuto che un particolare credito avesse natura postergata in quanto sussistevano adeguati elementi per poter affermare che le forniture che stavano all’origine dello stesso costituivano finanziamenti indiretti dei soci in favore della società; ciò in quanto risalivano ad un periodo a ridosso della decisione di mettere la società in liquidazione per essere il capitale sceso al di sotto del minimo di legge in cui sussisteva verosimilmente nei soci la consapevolezza dell’eccessivo indebitamento in cui operava la società). (Pierluigi Fererini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15154.pdf