Tribunale di Bergamo – Scioglimento di un contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore: inapplicabilità della disciplina degli artt. 72 quater e 169 bis L.F. relativa ad ipotesi specifiche.
Tribunale di Bergamo 03 maggio 2016 - Est. Vitiello.
Contratto di locazione finanziaria – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Disciplina degli artt. 72 quater e 169 bis L.F. – Inapplicabilità – Regolamentazione delle conseguenze - Distinzione tra leasing di godimento o traslativo – Irrilevanza – Equo contemperamento degli interessi patrimoniali.
Non vi è dubbio che la disciplina di cui all’art. 72-quater L.F., dettata all’evidenza per l’ipotesi specifica in cui lo scioglimento anticipato di un contratto di locazione finanziaria consegua alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, evento che tra l’altro prescinde da profili inerenti al corretto adempimento dell’obbligazione di versare i canoni alle rispettive scadenze, come pure la disciplina dell’art .169 bis, ultimo comma L.F., relativa allo scioglimento di un medesimo contratto in corso di esecuzione al momento dell’apertura di una procedura di concordato preventivo, non possono essere applicate analogicamente alla diversa ipotesi in cui un contratto di leasing risulti risolto, come previsto da una apposita clausola, a causa del mero inadempimento dell’utilizzatore. Esse costituiscono, comunque, una conferma della necessità, qualunque sia la causa dello scioglimento di un contratto di leasing, di garantire conseguenze giuridiche che non si risolvano nell’indebito arricchimento dell’una piuttosto che dell’altra parte e che abbiano quale obiettivo l’equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti, e ciò a prescindere dalla qualificazione dello stesso quale negozio di godimento o traslativo (per tale motivo il tribunale, a prescindere dalla riconducibilità del contratto di leasing nell’uno o nell’altro tipo, ha, nello specifico, ritenuto legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell’anticipato scioglimento si discostassero da quanto previsto dall’art. 1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio e ha ritenuto di confermare quelle stabilite dalle parti in sede di accordo, penale compresa). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15235.pdf