Tribunale di Milano –Concordato preventivo con riserva: presupposti di ammissibilità delle richieste di autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione e di scioglimento o sospensione dei contratti in corso.
Tribunale di Milano 10 luglio 2014 – Pres. Lamanna, Est. Savignano.
Concordato preventivo con riserva – Affitto d’azienda - Lavoratori dipendenti – Possibili azioni legali - Accordi individuali di conciliazione – Urgenza – Ammissibilità.
Concordato preventivo con riserva– Pagamenti immediati – Autorizzazione – Disponibilità liquide – Soddisfacimento dei crediti prededucibili e privilegiati – Allegazioni necessarie – rispetto della par condicio creditorum.
Concordato preventivo con riserva – Sospensione o scioglimento di contratti di leasing – Pregiudizio per i creditori – Requisito mancante – Inammissibilità.
Presupposti di ammissibilità della istanze avanzate, ex art. 161, settimo comma, L.F., dal debitore, dopo il deposito del ricorso di cui al sesto comma di quella disposizione, sono l’urgenza e la straordinarietà degli atti per il cui compimento sia stata richiesta l’autorizzazione (nello specifico, il tribunale ha giudicato ammissibile l’istanza di sottoscrizione di accordi individuali di conciliazione, avendo ritenuto sussistenti entrambi i presupposti necessari; ciò in quanto il richiedente aveva in precedenza stipulato un contratto di affitto di un ramo della sua azienda, condizionato alla conclusione, entro un termine ravvicinato, di accordi individuali con alcuni lavoratori che avevano minacciato azioni legali, onde il mancato rispetto di tale impegno avrebbe potuto compromettere sia l’efficacia del contratto in corso, sia, conseguentemente, l’esito dell’intera procedura concordataria). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non possono essere autorizzati, ex artt. 161, sesto e settimo comma, L.F. , pagamenti immediati, laddove l’istante non abbia allegato quali siano le sue attuali disponibilità liquide e non abbia nemmeno fornito alcun elemento utile a far, ragionevolmente, prevedere il soddisfacimento, in ogni caso, dei crediti prededucibili e di quelli che godano di un privilegio dello stesso grado, in modo da assicurare il rispetto della par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzioni riservata)
Le richieste di sospensione o scioglimento dei contratti in corso al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva non possono trovare accoglimento qualora dalla loro permanenza non possa derivare alcun concreto pregiudizio per i creditori (nello specifico, il Tribunale ha fatto sua la circostanza evidenziata dal Commissario Giudiziale, che aveva espresso parere sfavorevole all’accoglimento delle richieste di scioglimento di alcuni contratti di leasing, a motivo del fatto che gli oneri conseguenti al mantenimento dei rapporti contrattuali gravavano sul soggetto cui era stata concessa in affitto l’azienda e non sull’istante). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11211.pdf