Tribunale di Udine – Riconoscibilità o meno dei trust interni.
Tribunale di Udine 28 febbraio 2015 – Est. Zuliani
Trust interni – Riconoscimento demandato ai giudici –Verifica della meritevolezza o meno della causa concreta.
Trust – Scopo incompatibile con le norme interne – Segregazione patrimoniale – Divieto ex art. 2740 c.c. – Nullità o impossibilità giuridica.
Parere della Cassazione - Trust interno c.d. “liquidatorio – Scopo di evitare la normativa fallimentare – Non riconoscibilità.
Seppure i trust “interni” (ai quali vanno equiparati quelli in cui gli unici elementi di estraneità, oltre alla scelta della legge applicabile, sono la residenze o la sede del trustee) si possano ritenere astrattamente consentiti nel nostro ordinamento (in particolare ad avviso di un crescente, ma dal tribunale non condiviso, orientamento dottrinale e giurisprudenziale ai sensi della Convenzione dell’Aja 1/7/1985 e della legge di ratifica 16/10/1989 n. 264) è demandato ai giudici il loro libero riconoscimento, essendo gli stessi giudici investiti del compito di verificare volta per volta, esaminando le caratteristiche della “causa concreta” del negozio, la “meritevolezza” o meno del singolo trust. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non possono essere riconosciuti e considerati validi nel nostro ordinamento, ed i relativi atti di costituzione devono essere dichiarati nulli per mancanza di causa o, analogamente, per impossibilità giuridica, i trust laddove la volontà dei soggetti che li hanno costituiti sia volta ad istituire rapporti regolati da norme straniere incompatibili con gli istituti privatistici del diritto interno ( nel caso di specie i trust erano volti a creare una forma di segregazione patrimoniale non prevista e non consentita nel nostro ordinamento in quanto contrastante col disposto dell’art. 2740, secondo comma, c.c.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In particolare, secondo Cassazione (sentenza n. 10105 del 9/5/10105), seppure il trust interno sia astrattamente riconoscibile, ai sensi dell’art. 15, par. 1, lettera e) va negata la riconoscibilità ad un c.d. “trust liquidatorio” costituito da un imprenditore ormai insolvente al solo scopo di evitare l’applicazione della normativa fallimentare (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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