Tribunale di Pistoia – Presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore agricolo in procinto di accedere alla procedura prevista per il sovraindebitamento.
Tribunale di Pistoia 14 novembre 2014- Pres. D'Amora – Est. Garufi.
Fallimento – Imprenditore agricolo – Insufficienza del requisito formale – Esercizio esclusivo o prevalente di una attività commerciale – Presupposto necessario.
Imprenditore agricolo - Fallimento – Avvio della procedura di cui alla legge 3/2012 - Irrilevanza – Contestazioni di parte e produzioni documentali – Presupposti necessari della non fallibilità.
Imprenditore agricolo – Fallibilità – Contestazione - Iniziativa di parte debitrice – Necessità – Interventi e verifiche d'ufficio – Esclusione.
La sola qualifica formale di imprenditore agricolo non legittima l'esclusione dello stesso dal fallimento in quanto a tal fine è necessario che la sua impresa non eserciti in modo esclusivo o prevalente un'attività commerciale. Analogamente non può considerarsi connessa, ai sensi dell'art. 2135 c.c., l'attività svolta dal medesimo imprenditore se non deriva in via prevalente dall'esercizio dell'attività agricola (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
I presupposti di fallibilità dell'imprenditore agricolo devono ritenersi acquisiti in assenza (nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 15, comma quarto, L.F. o, quantomeno, in sede di audizione avanti il G.D.) di contestazioni da parte dello stesso in ordine allo svolgimento di attività non agricole ed, in aggiunta, in mancanza della dimostrazione sia della misura minoritaria di tali attività rispetto a quella agricola, sia del proprio sottodimensionamento ai sensi dell'art. 1, secondo comma, L.F.. In tale ipotesi, non rileva che lo stesso imprenditore agricolo, ritenendosi tale, abbia richiesto la nomina di un professionista che svolgesse le funzioni di Organo di Composizione della Crisi, finalizzata all'allestimento di una proposta di accordo ai sensi della legge 3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In assenza di contestazioni della parte debitrice non possono ipotizzarsi interventi o verifiche officiose di iniziativa del tribunale in quanto, a seguito dell'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 6 L.F. anti riforma, che prevedeva l'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento, il tribunale può disporre "accertamenti necessari" e "mezzi istruttori" esclusivamente nel contradditorio fra le parti (salvo le informazioni urgenti) e quale misura integrativa dei mezzi di prova alle stesse rimessi, ovvero degli elementi comunque già acquisiti agli atti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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