Tribunale di Rimini – Termine per eccepire l'incompetenza territoriale nel concordato preventivo – Valenza decettiva degli "altri atti in frode" di cui all' art. 173 L.F.

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Data di riferimento: 
28/11/2013

 

Tribunale di Rimini 28 novembre 2013 – Pres. Talia – Est. Rossino.

 

Concordato preventivo – Competenza territoriale – Applicabilità dell'art. 38, terzo comma, c.p.c. - Termine per eccepire – Tardività.

 

Concordato preventivo – Revoca ex art. 173 L.F. - Altri atti in frode – Omesse indicazioni - Influenza sul giudizio dei creditori - Rilevanza.

 

Concordato preventivo – Situazioni sottaciute – Valenza decettiva – Rilevabilità da parte dei creditori tramite le scritture contabili – Circostanza ininfluente ai fini della revoca.

 

L'obbligo di eccepire l'incompetenza territoriale inderogabile entro la prima udienza di trattazione,  di cui alla nuova formulazione dell'art. 38, terzo comma, c.p.c., si deve considerare applicabile anche alle controversie in materia di procedure concorsuali, vertendo queste sulla tutela giurisdizionale di diritti. Ne consegue, in particolare, che qualora la questione di competenza non sia sollevata o rilevata d'ufficio nel corso dell'udienza per la deliberazione sull'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la  competenza del tribunale adito rimane ferma non solo in relazione alla predetta procedura ma anche con riferimento alle richieste di fallimento avanzate dai creditori o dal P.M. nell'ambito della procedimento per la revoca del concordato ex art. 173 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L'individuazione della portata degli "altri atti in frode" di cui all'art. 173 L.F. non può prescindere dalle mutate finalità della disciplina del concordato preventivo, volte a privilegiare il superamento della crisi rispetto alla valutazione in termini etici della condotta del debitore. In tale prospettiva, si deve ritenere che la revoca all'ammissione della procedura deve, in particolare, essere destinata ad impedire che il consenso dei creditori si formi su una rappresentazione della realtà non veritiera o non del tutto veritiera, per avere il debitore omesso di indicare nella proposta  situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio degli stessi, situazioni successivamente accertate dal Commissario Giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

E'irrilevante che le situazioni sottaciute dal debitore siano individuabili attraverso l'esame delle scritture contabili, dal momento che queste, in ragione della loro particolare complessità, non costituiscono lo strumento con il quale il debitore stesso porta a conoscenza dei creditori tutti gli elementi  rilevanti ai fini dell'espressione del loro consenso sulla proposta di concordato, ma rappresentano l'oggetto della verifica che il Commissario Giudiziale deve svolgere sui dati risultanti dalla proposta stessa e dai suoi allegati (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12958.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]