Tribunale di Pescara - Transazioni commerciali e tasso di interesse nei confronti del fallito.

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Data di riferimento: 
10/02/2009

Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 - Pres. Rel. Filocamo.

Fallimento - Tasso di interesse applicabile ai crediti derivanti da transazioni commerciali - Esclusione dell'applicazione del d.lgs. 232/2002 ai debiti oggetto di procedure concorsuali - Interpretazione - Interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento - Tasso legale.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore" deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]