Tribunale di Reggio Emilia – Concordato preventivo e quantificazione della perdita da dilazione del pagamento al ceto privilegiato. Trust e relazione attestativa.
Tribunale di Reggio Emilia – 11 agosto 2014 - Pres. Savastano - Est. Fanticini.
Concordato preventivo – dilazione del pagamento ai creditori privilegiati – Quantificazione della perdita da ritardo nel pagamento – Necessità Poiché secondo Cass. 10112/2014 la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati e la proposta di pagamento dei crediti medesimi con una dilazione implica una non integrale soddisfazione di detti crediti; ciò comporta, secondo la Suprema Corte, una “perdita economica conseguente al ritardo che deve trovare nel concordato una quantificazione e una contropartita (anche per l'espressione del voto da parte del creditore “falcidiato dal ritardo). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Concordato preventivo – Revocabilità del trust costituito sui beni dei garanti e contenuto della relazione attestativa.
In giurisprudenza si è già riconosciuto che il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, impedendo che gli stessi possano essere distolti dal fine impresso e curando (il trustee, sotto la sorveglianza del guardiano) la loro proficua gestione a vantaggio del ceto creditorio; tuttavia, l'atto di dotazione del trust è suscettibile di revocatoria da parte dei creditori del disponente ed è evidente che l'esercizio di una simile azione pregiudicherebbe la fattibilità del concordato. Sul punto non può sussistere un grave deficit informativo della relazione attestativa (l'art. 184 L.F. non impedisce ai creditori di avanzare le loro pretese nei confronti dei garanti, cioè di alcuni dei soggetti che hanno, col trust, compiuto atti dispositivi del loro patrimonio in favore della proponente; l'omologazione del concordato non impedirebbe affatto un'aggressione del loro patrimonio e nessuna norma consente di ritenere acquisiti all'attivo concordatario (e, quindi, “protetti da azioni individuali) i cespiti in trust (basti pensare che, se così fosse, i beni del trust dovrebbero ritenersi assoggettati al divieto di alterazione della graduazione dei privilegi; cfr. Cass. 9373/2012). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
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